Guida in stato di ebrezza: quali limiti e sanzioni?

Iniziamo dal chiarire i limiti oltre i quali si incorre in una sanzione penale.
L’art. 186 C.d.S. stabilisce che la soglia del tasso alcolemico oltre la quale si instaura un procedimento penale è 0,8 grammi/litro.
Tra 0,5 e 0.8 g/l, infatti, si incorre unicamente in una sanzione amministrativa.
Sono previsti due scaglioni di pena a seconda del livello di tasso alcolemico: se compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è prevista un’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, se superiore a 1,5 g/l l'ammenda va da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.
Ci sono poi ulteriori circostanze che determinano un aggravamento della sanzione penale, ovverossia la guida in stato alterato in orario notturno (dalle ore 22 alle 7), il provocare un sinistro stradale, indipendentemente dal coinvolgimento di altri veicoli o persone.
Senza contare le sanzioni accessorie, dal fermo alla confisca del veicolo, alla sospensione o revoca della patente.
Quindi cosa succede quando si viene fermati e viene accertato un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l? Sicuramente prenderà avvio un procedimento penale per il quale verrà nominato un difensore d’ufficio, qualora il fermato non disponga di un difensore di fiducia. Inoltre, verrà ritirata la patente di guida, a cui seguirà l’ordinanza prefettizia contenente il periodo di sospensione.
Fondamentale, quindi, è farsi assistere, sin dal momento dell’accertamento della violazione, da un avvocato, per poter stabilire la migliore strategia difensiva e riottenere, nel minor tempo possibile, la patente di guida.

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21-2-2019